Art. 5.

      1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni, è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.
      2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.

 

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      4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.
      5. Sino al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, ai beni confiscati non si applicano i procedimenti di destinazione sociale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      6. In ogni caso il provvedimento di esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.